Le risposte fornite dal Comune di Rimini non sono ritenute soddisfacenti dall'Autorità Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. La vicenda è que
Le risposte fornite dal Comune di Rimini non sono ritenute soddisfacenti dall’Autorità Anticorruzione presieduta da Raffaele Cantone. La vicenda è quella del Leon Battista Alberti, ed esattamente i lavori di ristrutturazione del complesso storico con destinazione a locali per il campus universitario riminese, per un importo di 6.298.979,13 euro. Ce ne siamo occupati il 30 aprile e l’1 maggio, nel frattempo l’amministrazione comunale ha fornito (il 15 maggio scorso) quelle controdeduzione che Palazzo Garampi aveva considerato esaustive, in grado di controbattere “punto per punto alle osservazioni fatte dall’Autorità Nazionale Anticorruzione”. Invece Anac, in una delibera del 15 luglio (che il Comune deve pubblicare anche sul proprio sito “al fine di assicurare la dovuta trasparenza”), dopo avere esaminato le controdeduzioni arrivate da Rimini, riconferma sostanzialmente tutti i rilievi mossi, ma questa volta lo fa con una delibera del consiglio Anac a firma del presidente Cantone (pubblicata anche sul sito dell’Autorità e dalla quale risulta che l’esposto porta la firma di Giorgio Benvenuti) ritiene “non corretta la procedura di gara, stante l’inserimento, nell’ambito di un appalto di sola esecuzione, della progettazione di altre opere, non riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui all’art. 53, comma 2, del d.lgs. 163/2006”; non ritiene “coerente con le finalità dell’appalto la possibilità che, nella gara per la sola esecuzione, l’aggiudicazione sia condizionata dalla progettazione di opere di cui non è certa l’esecuzione, stante anche il peso rilevante attribuito a tale progettazione, in contrasto con l’art. 83, co.1 del d.lgs. 163/2006, che stabilisce che i criteri di valutazione dell’offerta siano pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto”. Ancora, “carenza nel bando di richiesta di adeguati requisiti del progettista, in contrasto con l’art. 53, co. 3 del Codice dei contratti”; fino alla “possibile limitazione alla partecipazione, conseguente alla richiesta della progettazione e ai termini ristretti assegnati per la presentazione delle offerte”.
Ma l’amministrazione comunale ha comunque proceduto alla aggiudicazione definitiva, comunicandola a tutti i concorrenti il 2 marzo scorso. C’è stata anche una impugnazione davanti al Tar che però non ha accolto il ricorso (25 maggio). Spiega Cantone che “il Tar non è entrato nel merito della correttezza della procedura svolta in relazione alle previsioni del bando di gara, ma si è espresso sulla corretta applicazione di queste in sede di valutazione delle offerte”.
Alle ore 13 circa (più o meno tre ore dopo la pubblicazione dell’articolo di Rimini 2.0 che si può leggere qui sopra), l’amministrazione comunale di Rimini ha diffuso un comunicato stampa nel quale annuncia “la resistenza in giudizio sul ricorso che si discuterà a fine agosto al consiglio di Stato, proposto da Conscoop di Bologna, per l’annullamento dell’aggiudicazione dei lavori di ristrutturazione del complesso storico “Leon Battista Alberti” a seguito di gara d’appalto”. Il comunicato si conclude con un generico riferimento all’Autorità Anticorruzione, senza il minimo cenno alla delibera a firma Cantone del 15 luglio: “Come è noto, ANAC ha mosso su tale procedura alcuni rilievi, indicando criticità circa l’inserimento anche della progettazione dell’area cortilizia nell’appalto per la realizzazione del complesso storico. In tal senso, l’amministrazione comunale si è già resa disponibile a procedere all’affidamento di questa specifica parte di lavori (area cortilizia) con procedura di gara separata”.
Un po’ pochino, non solo perché i rilievi di Anac riguardano anche altro (come la limitazione alla partecipazione al bando conseguente alla richiesta della progettazione e ai termini ristretti assegnati per la presentazione delle offerte) ma perché, scrive l’Autority, “quanto alla reale esecuzione dei lavori dell’area cortilizia si prende atto della disponibilità della S.A. all’affidamento con procedura di gara separata, tuttavia sia le controdeduzioni fornite che la sentenza del TAR Emilia Romagna, quali riportate nel precedente “considerato in fatto”, non appaiono tali da superare le osservazioni sul bando di gara in oggetto“. Quindi il Comune di Rimini dovrebbe spiegare come pensa di uscirne, senza dimenticare che stiamo parlando di un bando da oltre 6 milioni di euro.
27 luglio, 15.54
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